Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)
Scheda del servizio
Fondamento normativo:
L’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 prevede l’istituzione del “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente” (TEFA).
Caratteristiche essenziali del tributo
Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.
Il TEFA, date le caratteristiche normative volute dal Legislatore, è un tributo incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TIA fino al 2012, Tares 2013 e Tari 2014).
Con apposita Delibera, da adottarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, viene determinato il tributo, in misura compresa tra l’1% ed il 5% delle tariffe per unità di superficie ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate dai Comuni.
Il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al Comune spetta una commissione posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
L’ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario o dal Comune, in caso di gestione diretta.
L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 per quanto riguarda la “Tari” – Tassa sui rifiuti prevista dall’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013.
L’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 prevede l’istituzione del “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente” (TEFA).
Caratteristiche essenziali del tributo
Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.
Il TEFA, date le caratteristiche normative volute dal Legislatore, è un tributo incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TIA fino al 2012, Tares 2013 e Tari 2014).
Con apposita Delibera, da adottarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, viene determinato il tributo, in misura compresa tra l’1% ed il 5% delle tariffe per unità di superficie ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate dai Comuni.
Il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al Comune spetta una commissione posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
L’ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario o dal Comune, in caso di gestione diretta.
L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 per quanto riguarda la “Tari” – Tassa sui rifiuti prevista dall’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013.
Ultimo aggiornamento pagina: 22/12/2023 07:49:37