Rimborso IMU
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Servizio attivo
Nel caso in cui sia stata versata in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto
A chi è rivolto
Nel caso in cui il contribuente abbia versato in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto (e non sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l’eventuale imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno) è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso.
Non si ha diritto al rimborso relativamente all’imposta versata per aree edificabili successivamente divenute terreni agricoli a seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici o varianti a strumenti urbanistici vigenti.
Non si ha diritto al rimborso relativamente all’imposta versata per aree edificabili successivamente divenute terreni agricoli a seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici o varianti a strumenti urbanistici vigenti.
Come fare
Il rimborso deve essere esplicitamente richiesto dal contribuente presentando all’Ufficio una formale istanza firmata.
L’istanza può essere redatta compilando il modello appositamente predisposto dall’Ufficio (vedi modulistica) oppure inviando all’ufficio una richiesta in carta semplice nella quale devono essere, obbligatoriamente, indicati i seguenti elementi:
Al Comune vanno inviate anche le richieste di rimborso inerenti l’imposta eventualmente versata in eccesso e di competenza statale (fabbricati appartenenti al gruppo catastale D con esclusione dei D/10) per gli immobili siti sul territorio del Comune di Reggio nell’Emilia.
L’Ufficio curerà l’istruttoria della pratica di rimborso comunicando allo Stato l’effettiva sussistenza del diritto al rimborso a favore del contribuente, spetterà allo Stato l’erogazione al contribuente delle somme ad esso dovute.
L’ufficio esamina l’istanza di rimborso e verifica gli adempimenti fiscali del contribuente per tutte le annualità d’imposta eventualmente non ancora verificate (quindi anche annualità cui l’istanza di rimborso non si riferisce).
Dal confronto tra le somme effettivamente dovute e le somme versate per ogni singola annualità, potrebbero emergere i seguenti risultati (a mero carattere esemplificativo):
Per ognuno degli esiti sopra descritti gli atti emessi dall’Ufficio vengono notificati al contribuente che ha presentato l’istanza di rimborso, corredati delle motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti stessi.
L’istanza può essere redatta compilando il modello appositamente predisposto dall’Ufficio (vedi modulistica) oppure inviando all’ufficio una richiesta in carta semplice nella quale devono essere, obbligatoriamente, indicati i seguenti elementi:
- annualità per la/le quale/i viene richiesto il rimborso;
- generalità del contribuente richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono ed eventuale indirizzo e-mail o PEC);
- ammontare dell’imposta correttamente dovuta;
- ammontare dell’imposta erroneamente versata (allegando, se possedute, le fotocopie delle ricevute dei versamenti eseguiti);
- ammontare della somma richiesta a rimborso;
- motivazioni poste alla base della richiesta di rimborso;
- indicazione dei dati per l’accredito bancario delle somme a rimborso (se dovute): occorre indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati dell’intestatario del conto e la sede dell’agenzia di credito oppure scegliere l’opzione della “compensazione” nel caso il contribuente intenda portare in detrazione le somme accertate a rimborso dall’Ufficio dai versamenti successivi (previa autorizzazione dell’Ufficio stesso).
Al Comune vanno inviate anche le richieste di rimborso inerenti l’imposta eventualmente versata in eccesso e di competenza statale (fabbricati appartenenti al gruppo catastale D con esclusione dei D/10) per gli immobili siti sul territorio del Comune di Reggio nell’Emilia.
L’Ufficio curerà l’istruttoria della pratica di rimborso comunicando allo Stato l’effettiva sussistenza del diritto al rimborso a favore del contribuente, spetterà allo Stato l’erogazione al contribuente delle somme ad esso dovute.
L’ufficio esamina l’istanza di rimborso e verifica gli adempimenti fiscali del contribuente per tutte le annualità d’imposta eventualmente non ancora verificate (quindi anche annualità cui l’istanza di rimborso non si riferisce).
Dal confronto tra le somme effettivamente dovute e le somme versate per ogni singola annualità, potrebbero emergere i seguenti risultati (a mero carattere esemplificativo):
- conferma delle somme richieste a rimborso: l’Ufficio dispone l’erogazione del rimborso incrementato dei relativi interessi;
- riduzione delle somme richieste a rimborso: è emerso che la somma richiesta a rimborso risulta non essere stata correttamente determinata oppure sono emersi non corretti adempimenti fiscali rispetto ad altri immobili (nella medesima annualità o in annualità differenti), l’Ufficio, in forza di quanto previsto dall’articolo 16 del TUREC, provvede a compensare debiti e crediti nella stessa annualità o in annualità differenti e dispone l’erogazione della differenza a rimborso incrementata dei relativi interessi.
- rigetto della istanza di rimborso ed emissione di avvisi di accertamento: sono emersi inadempimenti fiscali del contribuente (nella medesima annualità o in annualità differenti) che comportano non solo l’impossibilità di erogare il rimborso ma anche la necessità di recuperare ulteriore imposta dovuta e non versata non coperta dall’eventuale eccessivo versamento di cui è stato chiesto il rimborso, alla differenza d’imposta si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle norme vigenti in materia fiscale.
Per ognuno degli esiti sopra descritti gli atti emessi dall’Ufficio vengono notificati al contribuente che ha presentato l’istanza di rimborso, corredati delle motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti stessi.
Cosa serve
L’istanza può essere redatta compilando il modello appositamente predisposto oppure inviando all’ufficio una richiesta in carta semplice.
Cosa si ottiene
Rimborso di quanto versato in eccesso.
Tempi e scadenze
Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 08/04/2026 09:39:36