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Scheda

L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter: secondo tale nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma il nostro ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte nostra.
Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura:
“Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.

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Ultimo aggiornamento pagina: 08/04/2020 10:05:31

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